la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                         Oggetto della legge
 
   I termini per la presentazione delle domande e dei programmi delle
attivita'  e  per  l'approvazione  del  piano  degli interventi e per
l'approvazione del piano degli interventi finanziari della Regione ai
sensi delle leggi regionali: 3 luglio 1976, n. 33 "Norme  in  materia
di  biblioteche  di  Enti  locali  e  d'interesse locale e di archivi
storici affidati ad Enti locali", 28 giugno 1979, n.  29  "Disciplina
transitoria  della  promozione  e gestione d'interventi di educazione
permanente, 28 gennaio 1980 n. 11  "Norme  per  la  promozione  delle
attivita'  teatrali,  musicali,  cinematograficheed  audiovisive", 28
gennaio  1980,  n.  12  "Norme  per  la  promozione  delle  attivita'
culturali ed educative relative a manifestazioni espositive, convegni
e istituzioni culturali", 4 dicembre 1980, n. 89 "Norme in materia di
musei e di raccolta di enti locali e d'interesse locale, delega delle
funzioni  amministrative  agli  enti  locali",  22  marzo 1982, n. 24
"Norme per il sostegno delle attivita'  di  formazione  musicale  nel
settore bandistico o corale", sono disciplinati dalla presente legge.