la seguente legge: Art. 1. Oggetto della legge I termini per la presentazione delle domande e dei programmi delle attivita' e per l'approvazione del piano degli interventi e per l'approvazione del piano degli interventi finanziari della Regione ai sensi delle leggi regionali: 3 luglio 1976, n. 33 "Norme in materia di biblioteche di Enti locali e d'interesse locale e di archivi storici affidati ad Enti locali", 28 giugno 1979, n. 29 "Disciplina transitoria della promozione e gestione d'interventi di educazione permanente, 28 gennaio 1980 n. 11 "Norme per la promozione delle attivita' teatrali, musicali, cinematograficheed audiovisive", 28 gennaio 1980, n. 12 "Norme per la promozione delle attivita' culturali ed educative relative a manifestazioni espositive, convegni e istituzioni culturali", 4 dicembre 1980, n. 89 "Norme in materia di musei e di raccolta di enti locali e d'interesse locale, delega delle funzioni amministrative agli enti locali", 22 marzo 1982, n. 24 "Norme per il sostegno delle attivita' di formazione musicale nel settore bandistico o corale", sono disciplinati dalla presente legge.